Capo II
Art. 36 bis
Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa
In vigore dal 1 mar 2008
1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
2. Al comma 1011 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-36-bis