Sez. X

Art. 28 bis

Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

In vigore dal 1 mar 2008
Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell' del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-28-bis

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