Art. 1 quinquies

Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

In vigore dal 13 lug 2006
(Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-12;173#art-1-quinquies

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