Art. 39 undetricies
Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia
In vigore dal 1 mar 2006
1. All', comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono soppresse.
2. All' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:
"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-39-undetricies