Art. 39
Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
In vigore dal 31 dic 2005
Conservazione delle quote dei limiti
di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall', comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-39