Art. 11

Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia

In vigore dal 31 dic 2005
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia 1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall', comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-11

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