Art. 1-ter

In vigore dal 1 giu 2005
((Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali)) (( 1. All' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente: "22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonchè alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44#art-1-ter

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