Art. 1
In vigore dal 31 mar 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
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1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-31;82#art-1