Art. 1

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

In vigore dal 3 ott 2003
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290
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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-07-03;158#art-1

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Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche (Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza) — Testo vigente | Portale Normativo