Art. 2

In vigore dal 29 feb 2000
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale... in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1999-12-30;500#art-2

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