Art. 2
Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua
In vigore dal 23 mag 1999
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133
Note all'articolo
- La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1999-03-12;63#art-2