Art. 2

Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua

In vigore dal 23 mag 1999
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133

Note all'articolo

  • La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63".

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urn:nir:stato:decreto.legge:1999-03-12;63#art-2

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Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua (Art. 2 Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo