Art. 1 bis

In vigore dal 11 ago 1998
1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente: "Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-12;181#art-1-bis

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