Art. 2

In vigore dal 25 mag 1998
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Costa, Ministro dei lavori pubblici Ronchi, Ministro dell'ambiente Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-05-25;156#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Proroga di termini in materia di acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo