Art. 3

In vigore dal 23 dic 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-19;438#art-3

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