Art. 4

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

In vigore dal 5 dic 1996
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
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Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato (Art. 4 Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.) — Testo vigente | Portale Normativo