Art. 9-novies

In vigore dal 1 dic 1996
(( (Disposizioni per il settore siderurgico). )) ((1. All', comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: ''di 15.500 unità' sono sostituite dalle seguenti: ''di 17.100 unità'. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510#art-9-novies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo