Art. 7
AbrogatoGestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
In vigore dal 3 ott 1996 al 30 nov 1996
1. Il termine previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 1 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell' della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all', comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510#art-7