Capo I
Art. 1
Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
In vigore dal 23 nov 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI
SALVI DALLA L. 21 DICEMBRE 1996, N. 665
Note all'articolo
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1999 n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;490#art-1