Art. 7

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

In vigore dal 26 ott 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 649

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;440#art-7

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Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale (Art. 7 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo