Art. 2

Differimento di termini

In vigore dal 22 ott 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;430#art-2

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Differimento di termini (Art. 2 Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei) — Testo vigente | Portale Normativo