Art. 1

Disposizioni in materia di collocamento

In vigore dal 3 ott 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-02;405#art-1

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Disposizioni in materia di collocamento (Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza del settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonche' di promozione dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo