Art. 2

In vigore dal 21 set 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 18 NOVEMBRE 1996, N. 582.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-22;384#art-2

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Art. 2 Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali — Testo vigente | Portale Normativo