Art. 2

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

In vigore dal 31 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-29;339#art-2

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Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL (Art. 2 Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonche' per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti) — Testo vigente | Portale Normativo