Art. 2
Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211
In vigore dal 15 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-14;320#art-2