Art. 2

Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

In vigore dal 15 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 4 DICEMBRE 1996, N. 611
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-14;320#art-2

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Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Art. 2 Interventi nel settore dei trasporti.) — Testo vigente | Portale Normativo