Art. 2

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

In vigore dal 3 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 609
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-03;305#art-2

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Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto (Art. 2 Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto) — Testo vigente | Portale Normativo