Art. 10
Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49
In vigore dal 3 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI
SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-03;301#art-10