Art. 9
Finanziamenti per le procedure di copertura di posti vacanti e per il potenziamento delle funzioni distrettuali
In vigore dal 3 ago 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI
SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-03;299#art-9