Art. 4

In vigore dal 2 lug 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 426
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-29;237#art-4

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Art. 4 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo