Art. 10
Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49
In vigore dal 3 giu 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI SALVI DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-02;181#art-10