Art. 3

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

In vigore dal 3 giu 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-02;180#art-3

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Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR (Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.) — Testo vigente | Portale Normativo