Art. 4

In vigore dal 13 mag 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 LUGLIO 1996, N. 368
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-12;121#art-4

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Art. 4 Disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo