Art. 14

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

In vigore dal 9 mag 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-08;113#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi (Art. 14 Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti.) — Testo vigente | Portale Normativo