Art. 2

In vigore dal 19 mar 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-16;14#art-2

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Art. 2 Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca. — Testo vigente | Portale Normativo