Art. 4
Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
In vigore dal 3 feb 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-12-04;514#art-4