Art. 2

In vigore dal 13 gen 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 LUGLIO 1996, N. 365
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-11-13;471#art-2

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Art. 2 Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori. — Testo vigente | Portale Normativo