Art. 2

In vigore dal 11 gen 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 653
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-11-11;468#art-2

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Art. 2 Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio nazionale, nonche' per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata. — Testo vigente | Portale Normativo