Art. 3

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

In vigore dal 4 dic 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;414#art-3

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Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie (Art. 3 Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.) — Testo vigente | Portale Normativo