Art. 4
Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.
In vigore dal 3 dic 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 31 GENNAIO 1996, N. 34
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;409#art-4