Art. 4

Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

In vigore dal 29 ott 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 539
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Perdite delle aziende degli enti locali e mutui (Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.) — Testo vigente | Portale Normativo