Art. 8
Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
In vigore dal 22 ott 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-22;348#art-8