Art. 2

In vigore dal 19 set 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 18 NOVEMBRE 1995, N. 482
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-07-18;290#art-2

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Art. 2 Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano — Testo vigente | Portale Normativo