Art. 1

In vigore dal 16 set 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 573
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-07-13;280#art-1

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Art. 1 Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca. — Testo vigente | Portale Normativo