Art. 3
Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi
In vigore dal 30 ago 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-30;262#art-3