Art. 2

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

In vigore dal 29 ago 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437

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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;258#art-2

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Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri (Art. 2 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali) — Testo vigente | Portale Normativo