Art. 2
Differimento di termini
In vigore dal 22 ago 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-21;237#art-2