Art. 1
Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
In vigore dal 10 ago 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI
SALVI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N, 507
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-10;226#art-1