Art. 4

In vigore dal 2 lug 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 653
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-05-02;152#art-4

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Art. 4 Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attivita' di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata — Testo vigente | Portale Normativo