Art. 2

In vigore dal 29 mag 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1995, N. 102
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urn:nir:stato:decreto.legge:1995-03-29;90#art-2

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Art. 2 Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste — Testo vigente | Portale Normativo