Capo I

Art. 24

Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali

In vigore dal 30 apr 1995
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
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Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali (Art. 24 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo