Art. 18
Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
In vigore dal 28 mar 1995
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 OTTOBRE 1996, N. 531
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1995-01-26;23#art-18